L'istanza ha valore permanente a meno di rinuncia personale o cancellazione d'Ufficio (art. 3 Legge 08/03/1989, n. 95).
L'iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso, almeno, del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 38 del D.P.R. del 30 marzo 1957 n. 361 e 23 del D.P.R. del 16 maggio 1960 n. 570 e s.m.i., sono esclusi dalla funzione di scrutatore:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
La domanda dovrà essere compilata sull’apposito modello pubblicato sul home page del sito istituzionale del Comune, all'indirizzo www.comune.villagrandestrisaili.og.it
Gli elettori già iscritti nell'albo possono chiedere, entro il prossimo mese di dicembre, la cancellazione da detto albo.
La domanda compilata, corredata della copia di un documento d'identità, può essere inviata tramite e-mail all'indirizzo info@comune.villagrandestrisaili.og.it, o all’indirizzo PEC protocollo@comune.villagrandestrisaili.og.it o consegnata personalmente all’ufficio comunale negli orari d'apertura.
La nomina degli scrutatori di seggio, in occasione di consultazioni elettorali, viene effettuata dalla Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) .