“Prodotto di montagna” è un'indicazione facoltativa di qualità, istituita a livello comunitario, per favorire la riconoscibilità sul mercato dei prodotti di origine animale, vegetale e dell’apicoltura, che provengono dalle zone montane. Le aree interessate, in particolare, sono quelle individuate nell'Elenco delle zone montane e svantaggiate" individuate nei Programmi di Sviluppo Rurale delle regioni. L'uso del marchio può essere richiesto da produttori primari, trasformatori, intermediari, distributori e mangimifici.
Le modalità di richiesta dell'uso del marchio, indicate e allegate alle direttive regionali approvate con la delibera di Giunta 9/8 del 2020 (vedi allegato)